MINISTERO DELL’INTERNO
|
Decreto 11 dicembre 2000 Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell’arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive. IL MINISTRO DELL’INTERNO Visto l’art. 7 del decreto –legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, contenente modificazioni all’art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicuezza; Visti il predetto testo unico, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; Vista la legge-quadro per il turismo 17 maggio 1983, n. 217; Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il proprio decreto 5 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 1994, di approvazione del modello delle schede per la comunicazione dell’arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive; Visto il proprio decreto in data 12 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale – n. 203 del 30 agosto 1996, con il quale in attuazione del terzo comma del predetto art. 109, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , sono state individuate le modalità di comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza, anche con mezzi informatici, dell’arrivo delle persone alloggiate; Ritenuta la necessità di dover aggiornate le caratteristiche tecniche delle modalità di comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza, con mezzi informatici, dell’arrivo delle persone alloggiate nelle strutture ricettive, nonché le modalità di comunicazione mediante consegna delle schede di dichiarazione conformi al modello approvato con il prprio decreto ministeriale 5 luglio 1994; Uditi i rappresentanti delle associazioni di categoria più rappresentative che ne hanno fatto richiesta; EMANA il seguente decreto: Art 1. Comunicazione giornaliera La Comunicazione giornaliera prevista dall’art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall’art. 7 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, è effettuata dai gestori delle strutture ricettive di cui al primo comma dello stesso art. 109, anche per il tramite di loro incaricati, entro 24 ore dall’arrivo delle persone alloggiate, all’autorità provinciale di pubblica sicurezza. Art. 2. Comunicazione mediante consegna di un elenco
Art. 3. Comunicazione con mezzi informatici
In tale ipotesi il gestore dovrà provvedere ad effettuare la comunicazione giornaliera secondo le modalità individuate, al precedente art. 2, ovvero mediante consegna di copia delle schede. Art. 4. Disposizioni finali
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 11 dicembre 2000 Il Ministro: BIANCO
Norme tecniche: requisiti minimi Hardware: Personal computer: qualsiasi tipo purché supporti modem di cui sotto Modem: velocità minima 2400 bps – correzione d’errori si Software: Sw di comunicazione: realizzato in proprio o da terze parti Allegato A: tracciato record dati (ASCII standard, no lettere accentate) protocollo (8 bit di dati, 1 bit di stop, no parità) Allegato B: diagramma di flusso algoritmo di comunicazione
Allegato A Record di identificazione struttura ricettiva
Record di identificazione dell’ospite (se codificato come 16/17/18 nel campo TIPO ALLOGGIATO)
Record di identificazione dell’ospite (se codificato come 19/20 nel campo TIPO ALLOGGIATO)
Nota 1 - Codifica ufficiale dei comuni italiani per uso anagrafico, pubblicata su internet www.poliziastato.it Nota 2 - Ospite singolo cod. 16 Capo Famiglia cod. 17 Capo gruppo cod. 18 Familiare cod. 19 Membro gruppo cod. 20 Nota 3 - Sesso maschile cod. 1 Sesso femminile cod. 2 Nota 4- Deve consentire eventuale sub-campo vuoto per giorno e mese Nota 5- Codifica uniformata alle targhe automobilistiche eccetto ROMA=RM Nota 6 - Codifica ufficiale dei paesi per uso anagrafico (uniformato tabella ISTAT) – 3 caratteri numerici da 001 a 899 (777= Nazioni non codificate), pubblicata su sito Internet www.poliziastato.it Nota 7 - Tabella ASCII dei documenti di identità ammessi, pubblicata su sito internet www.poliziastato.it
Allegato B I gestori delle strutture ricettive che intendono avvalersi delle modalità di comunicazione mediante trasmissione dei dati con mezzi informatici o telematici possono chiedere il collegamento con la questura della provincia in cui hanno sede le predette strutture. Nella domanda, inviata alla questura di competenza territoriale, dovranno essere indicati gli estremi della licenza di esercizio in corso di validità. La trasmissione delle schede degli ospiti arrivati dovrà essere effettuata utilizzando una linea telefonica commutata con un modem standard seriale RS232 avente velocità minima di 2400 bps con correzione di errore. Il formato dei dati da trasmettere è ASCII standard. Per ogni trasmissione dovranno essere inviati i dati nel seguente ordine: 1 record di identificazione struttura ricettiva seguito da N record di identificazione ospite (un record per ogni soggetto) secondo i tracciati specificati. Per ogni record ricevuto relativo all’ospite, verrà trasmesso un carattere di controllo uguale a: I = se il soggetto è stato inserito nell’archivio della questura; U = se il soggetto nella data di arrivo era già presente in archivio ed è stato aggiornato; N = se il record non è valido. Viene considerato non valido un record nel quale non compaiano le informazioni obbligatorie (vedi tracciato record) o che contenga caratteri non consentiti. A ricezione avvenuta e completata, prima della disconnessione, il software di ricezione invierà automaticamente all’esercizio ricettivo una comunicazione elettronica, in formato testo, quale conferma dell’avvenuta acquisizione dei dati inviati. Tale ricevuta certificherà l’avvenuta operazione e pertanto dovrà essere conservata dall’esercizio ricettivo. |